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Adeguamento sismico


Con la conversione in legge del decreto n. 63 del 4 giugno 2013 è stata introdotta la possibilità di usufruire della Detrazione 65% anche per gli interventi edilizi che prevedono l’adeguamento sismico delle abitazioni e dei fabbricati produttivi.

Per sfruttare la Detrazione 65% sull’adeguamento antisismico degli edifici è necessario che:

1. Gli edifici siano adibite ad abitazione principale o ad attività produttive

2. Gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003

Inquadramento del quadro normativo

La Legge di Stabilità 2015, (vedi documento completo da Gazzetta Ufficiale a lato), haprorogato al 31 dicembre 2015 le scadenze del 31 dicembre 2014; essa comprende ladetrazione Irpef ed Ires del 65% sugli interventi di miglioramento e adeguamento sismico sia per le abitazioni principali che per le costruzioni adibite ad attività produttive,purché ricadenti in zona sismica 1 e 2 [1] secondo a classificazione dell’O.P.C.M. 3274 del 2003 e s.s.m.m.. Nello specifico, sono compresi nella detrazione:

  • miglioramenti ed adeguamenti sismici, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;

  • redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio (valutazione di sicurezza statica, vulnerabilità sismica, progettazione interventi);

  • interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (ad esempio relazione geologica, campagna di prove sui materiali, ecc.).

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