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NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI NTC 2017: Le Modifiche.

Dopo l’ok ricevuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 dicembre 2016, è stato inviato il 6 febbraio 2017 alla Commissione Europea il documento aggiornato con la bozza delle nuove Norme tecniche per le costruzioni NTC 2017.

Il testo resterà al vaglio della Commissione europea, che avrà tempo fino all’ 8 maggio 2017 per esprimere il proprio parere.

Dunque, con tutta probabilità le nuove Norme tecniche per le costruzioni saranno in vigore entro la prima metà del 2017.

Il testo aggiornato delle Norme tecniche per le costruzioni 2017 è stato approvato dal Mit, di concerto con il Ministro dell’interno e con il capo della protezione civile.

Le nuove NTC 2017 sostituiranno quelle approvate con il dm 14 gennaio 2008

Sono state apportate alcune modifiche, a seguito delle richieste fatte dalla Conferenza Stato Regioni, al testo della bozza di settembre 2016 delle Norme tecniche per le costruzioni.

In particolare, è stata fatta chiarezza sul coefficiente ζE.

Come specificato nel testo della nuova normativa, nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il coefficiente ζE: il rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. L’entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni, salvo quanto emerso sui carichi verticali permanenti a seguito delle indagini condotte e salvo l’eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi sull’uso e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili.

Di seguito riportiamo i punti interessati (con le modifiche apportate in verde):

  • Punto 8.4.2 – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

  • Punto 8.4.3 – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.
Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno ζE =1,0.

8.4.3. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

  1. sopraelevare la costruzione

  2. ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta

  3. apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla Equazione 2.5.2 includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione

  4. effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani

  5. apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post‐intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere ζE ≥ 1,0. Nei casi c) ed e) si può assumere ζE ≥ 0,80 .

Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione.

Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.

Quando si possono ancora usare le NTC 2008 e quando entrano in vigore le NTC 2017

Per le opere pubbliche in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, si possono continuare ad applicare le NTC 2008 entro certi limiti, fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Anche per le opere private, le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima della data di entrata in vigore delle NTC 2017, si possono continuare ad applicare le NTC 2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Le NTC 2017 entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta.


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